CATTOLICESIMO INTEGRALE

 
Ultimo Urlo - Inviato da: Tergestinus - Giovedì, 09 Settembre 2010 00:01
San Gorgonio, Martire
Disciplina del digiuno e astinenza
DISCIPLINA DEL DIGIUNO E DELL'ASTINENZA



Per chi non riconosce l'autorità di Paolo VI e di Giovanni Paolo II, la Costituzione "Poenitemini" del 1966 e il Nuovo Diritto Canonico del 1983 non hanno nessun valore giuridico, per cui è ancora in vigore la disciplina osservata sotto il pontificato di Pio XII (secondo i Canoni 1250-1254 del Diritto Canonico piano-benedettino del 1917, modificati dal Decreto dalla S. Congregazione dei Riti del 16 settembre 1955 e dalla S. Congregazione Concilio del 25 luglio 1957).

L'attuale legge per i fedeli di rito latino è quindi la seguente:

- LA LEGGE DEL DIGIUNO obbliga tutti i fedeli che hanno compiuto i 21 anni e non hanno ancora iniziato il 60° anno.

- LA LEGGE DELL'ASTINENZA dalla carne obbliga tutti i fedeli a partire dai 7 anni compiuti.

IL DIGIUNO consiste nel fare un solo pasto al giorno e due piccole refezioni nel corso della giornata (i moralisti quantificano in 60 grammi al mattino e 250 grammi alla sera).

L'ASTINENZA vieta l'uso della carne, di estratto o brodo di carne, ma non quello delle uova, dei latticini e di qualsiasi condimento di grasso animale.

GIORNI DI ASTINENZA DALLA CARNI:
- tutti i Venerdì dell'anno (tranne se vi cade una festa di precetto).

GIORNI DI ASTINENZA E DI DIGIUNO:
- Mercoledì delle Ceneri;
- ogni Venerdì e Sabato di Quaresima;
- il Mercoledì, il Venerdì e il Sabato delle Quattro Tempora;
- le Vigilie di Natale (24 Dicembre), di Pentecoste, dell'Immacolata (7 dicembre),
d'Ognissanti (31 Ottobre).


GIORNI DI SOLO DIGIUNO SENZA ASTINENZA:
- tutti gli altri giorni feriali di Quaresima (le Domencihe non c'è digiuno).

POSSONO NON PRATICARE L'ASTINENZA:
- i poveri che ricevono carne in elemosina e non hanno altro da mangiare;
- gli infermi, i convalescenti, i deboli di stomaco, le donne che allattano, le donne incinte se deboli;
- gli operai che fanno lavori più pesanti quotidianamente;
- mogli, figli, servi, tutti coloro che esercitano in servizio essendovi costretti, e che non possono avere altro cibo sufficientemente nutriente.

POSSONO NON PRATICARE IL DIGIUNO:
- coloro che digiunerebbero con grave incomodo: ammalati, convalescenti, deboli di nervi, donne che allattano o incinte;
- poveri che hanno già poco cibo a disposizione;
- coloro che esercitano un lavoro che è moralmente e ordinariamente incompatibile con il digiuno (es: lavori pesanti);
- coloro che fanno un lavoro intellettuale molto faticoso (es. studenti sotto esami);
- chi deve fare un lungo e faticoso viaggio;- per un maggiore bene o per un'opera di pietà più grande se questa è moralmente incompatibile con il digiuno (es: assistenza ai malati).
 

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